Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 22/06/1971 (Rv. 352583 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI COOPERATIVA E MENSA - CONTRATTO COLLETTIVO 23 OTTOBRE 1959 PER LE IMPRESE METALMECCANICHE - INDENNITA DI MENSA - NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTO NELLA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI PRODUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI COOPERATIVA E MENSA - CONTRATTO COLLETTIVO 23 OTTOBRE 1959 PER LE IMPRESE METALMECCANICHE - INDENNITA DI MENSA - NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTO NELLA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI PRODUZIONE - ESCLUSIONE.*
L'indennita sostitutiva della mensa, a norma dell'art 21 del contratto collettivo 23 ottobre 1959 per i metalmeccanici, anche se deve essere considerata come elemento integrativo della retribuzione, non puo estendere la sua incidenza oltre la sfera assegnatale espressamente dalla regolamentazione collettiva, che ha previsto tale incidenza nel calcolo dell'indennita sostitutiva di preavviso e di anzianita, nonche nel trattamento per festivita, ferie, gratifica natalizia e tredicesima mensilita, con esclusione del premio di produzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 23/10/1959 num. 21, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)