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Sez. 5, Sentenza n. 12206 del 15/05/2008 (Rv. 603153 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | INVIM decennale - Dichiarazione - Valore parametrico - Accertamento dell'Ufficio - Esclusione - Base imponibile legale - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603153-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In materia di INVIM decennale, la dichiarazione di un valore rispettoso di quello parametrico ha solo l'effetto d'inibire il potere dell'Ufficio di procedere al relativo accertamento in base ai criteri ordinari; peraltro, quest'ultimo non costituisce la base imponibile legale, la quale deve essere determinata unicamente sulla base del valore commerciale del bene o del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)