Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 380 del 1991
Massime (3)
Massima n. 17559
- Lavoro (rapporto di)
- Retribuzione
- Adeguamento al costo della vita
- Mensilità di retribuzione ulteriori alla tredicesima in settori diversi da quello dell'industria
- Computabilità degli incrementi dell'indennità di contingenza maturati dopo il 1 febbraio 1977
- Mancata previsione
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 124/1991.
Norme impugnate
- d.l. 1 febbraio 1977, n. 12
- art. 2, comma 1, legge 31 marzo 1977, n. 91
Parametri
Massima n. 17560
- Pronunce della corte costituzionale
- Effetti
- Norma complementare e funzionalmente subordinata ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima
- Inapplicabilità senza necessità di ulteriore pronuncia della corte
- Diversità rispetto alla invalidità conseguenziale.
Leggi la massima
Diversamente dall'invalidità conseguenziale prevista dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'inapplicabilità di una norma secondaria, legata da un nesso di complementarità e insieme di subordinazione funzionale alla norma primaria dichiarata costituzionalmente illegittima, è una conseguenza automatica, che non va dichiarata dalla Corte, ma deve essere valutata volta per volta dal giudice di merito, derivandone la inammissibilità della relativa questione di costituzionalità (ved. massima C).
Norme impugnate
- art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87
Massima n. 17561
- Lavoro (rapporto di)
- Retribuzione
- Adeguamento al costo della vita
- Comminatoria di nullità di clausole contrattuali contrarie alla (già riconosciuta illegittima) esclusione, nelle mensilità di retribuzione ulteriori alla tredicesima in settori diversi dall'industria, degli incrementi dell'indennità di contingenza maturati dopo il 1 febbraio 1977
- Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale conseguenziale della comminatoria di nullità
- Reiezione
- Automatica inapplicabilità della norma per la dipendenza di essa da quella caducata
- Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Lo stretto legame che intercede tra le disposizioni dell'art. 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, che escludono (art. 2, primo comma) la computabilità degli incrementi dell'indennità di contingenza maturati dopo il 1 febbraio 1977 nelle mensilità di retribuzione ulteriori alla tredicesima, previste in settori diversi da quello dell'industria e, rispettivamente, (art. 4) comminano la nullità delle clausole contrattuali contrarie, fa sì che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della prima disposizione, pronunciata con sentenza n. 124/1991, comporta automaticamente, con la inapplicabilità dell'una, la inapplicabilità dell'altra, senza che sia necessario - contro quanto ritenuto dal giudice a quo, con improprio richiamo ai principi della invalidità conseguenziale (ved. massima B) - che anche questa sia dichiarata illegittima. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost..).
Norme impugnate
- art. 4 d.l. 1 febbraio 1977, n. 12
- legge 31 marzo 1977, n. 91
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 (Norma per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da S.p.a. Zust- Ambrosetti contro Maravigna Ernestina iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Maravigna Ernestina;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso del giudizio promosso dalla S.p.a. Zust-Ambrosetti per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova 21 giugno 1989, confermativa della sentenza del Pretore con cui era stata respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla detta società contro la dipendente Ernestina Maravigna per ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di contingenza in relazione agli scatti maturati dopo il 1° febbraio 1977, la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui escludono, senza limiti temporali e con comminatoria di nullità delle clausole contrattuali contrarie, la computabilità dell'indennità di contingenza sulle mensilità aggiuntive a quelle previste dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
punto 2
Si è costituita la resistente rilevando che questa Corte, con sentenza n. 124 del 1991, ha già dichiarato la sopravvenuta illegittimità costituzionale della prima delle norme impugnate. Atteso che l'altra norma, cioè l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, è una norma sanzionatrice delle clausole contrattuali stipulate in deroga ai massimi legali imperativamente stabiliti dal decreto, la parte costituita in giudizio conclude nel senso che "o l'art. 4 è già caduto e qualsiasi ulteriore sanzione formale dovrà ritenersi superflua, oppure tale norma dovrà essere fatta cadere anche formalmente".
Considerato in diritto
punto 1
Sono impugnati dalla Corte di cassazione, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, gli artt. 2, primo comma, e 4, secondo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1991, n. 91, nella parte in cui escludono, senza limiti di tempo e con comminatoria di nullità delle clausole difformi di regolamento o di contratto, la computabilità degli incrementi dell'indennità di contingenza maturati dopo il 1° febbraio 1977 nelle mensilità di retribuzione ulteriori alla tredicesima, previste in settori diversi da quello dell'industria.
punto 2
In riferimento all'art. 2, primo comma, del d.-l. n. 12 del 1977, la questione è manifestamente inammissibile perché tale disposizione è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124 del 1991.
punto 3
Conseguentemente la questione deve essere dichiarata inammissibile anche in relazione all'art. 4, secondo comma, sebbene non investito dal dispositivo della citata sentenza, perché questa norma, non essendo suscettibile di applicazione autonoma, non può formare oggetto di un autonomo giudizio di legittimità costituzionale. Si tratta, infatti, di norma secondaria o strumentale, avente funzione di sanzione (nella forma della nullità) delle disposizioni di regolamento o di contratto in contrasto con le norme imperative primarie del decreto. Come tale, essa è applicabile solo congiuntamente a tali norme, e quindi diventa inapplicabile nella misura in cui venga meno, in forza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'efficacia delle norme primarie.
Diversamente dall'invalidità conseguenziale prevista dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'inapplicabilità di una norma secondaria, legata da un nesso di complementarità e insieme di subordinazione funzionale alla norma primaria dichiarata costituzionalmente illegittima, è una conseguenza automatica, che non va dichiarata dalla Corte, ma deve essere valutata volta per volta dal giudice del merito. In questo senso la questione relativa all'art. 4 del decreto n. 12 del 1977 è assorbita dalla questione, già risolta, relativa all'art. 2, primo comma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12 (Norma per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124 del 1991, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del citato decreto-legge, sollevata, in riferimento alle stesse norme, dalla Corte sopra nominata con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze