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Sez. 1, Sentenza n. 18355 del 19/03/2014 Cc. (dep. 05/05/2014) Rv. 262544 - 01

ESECUZIONE - SPESE - ANTICIPAZIONE | Spese relative alla custodia di beni in sequestro - Diritto dello Stato a recuperarle - Prescrizione decennale - Decorrenza dal provvedimento di liquidazione - Incidente di esecuzione promosso dal condannato - Interruzione del decorso della prescrizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262544-01

ESECUZIONE - SPESE - ANTICIPAZIONE

In tema di spese di giustizia, il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare, che è suscettibile di interruzione nel caso in cui l'interessato promuova incidente di esecuzione per contestare le modalità di quantificazione dell'importo dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)