Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
Testo in vigore al
Art. 7 Promozione ad agente scelto
1. La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121.16
2. Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' computato per intero.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 10 Promozione ad assistente
1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto .
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 12 Promozione ad assistente capo
1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente.
Art. 12-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 47213
Capo III
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 24-bis Ruolo dei sovrintendenti
1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
1) vice sovrintendente;
2) sovrintendente;
3) sovrintendente capo .
Art. 24-ter Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti
1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi, affidato il comando di uno o piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti.In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui al comma 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.