Sez. 3, Sentenza n. 2998 del 13/11/1973 (Rv. 366683 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - COMPATIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI CONSEGUIMENTO DI INDENNIZZO PER DANNI DI GUERRA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - COMPATIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI CONSEGUIMENTO DI INDENNIZZO PER DANNI DI GUERRA.*
E esatto che le obbligazioni inerenti all'Esercizio di un'attivita professionale sono di regola obbligazioni di mezzi; ma non e escluso in modo assoluto che possano anche essere obbligazioni di risultato (ad esempio, quelle con cui il professionista promette un proprio Opus). Il conseguimento di un atto amministrativo in quanto atto dovuto puo rappresentare il fatto determinante di un incarico professionale. (nella specie, i giudici d'appello avevano ritenuto che l'oggetto del contratto di prestazione d'opera professionale, consisteva nell'ottenimento, entro un certo termine, dell'indennizzo per i danni di guerra subiti da alcuni cantieri navali. La SC ha respinto il motivo di ricorso enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)