Sez. 1, Sentenza n. 11980 del 07/11/1995 Ud. (dep. 06/12/1995) Rv. 203128 - 01
Armi - In genere | Possesso di un'arma clandestina - Reato di cancellazione del numero di matricola dell'arma - Reato "presupposto" di quello di ricettazione - Configurabilità - Esclusione.
Armi - In genere
Nel caso di possesso di un'arma clandestina, allorquando si individui semplicemente nella clandestinità dell'arma il sintomo di una non meglio specificata origine delittuosa - e non siano precisati la natura ed il titolo del reato presupposto - deve escludersi la configurabilità del delitto di ricettazione; ed invero in detta ipotesi deve ritenersi insussistente l'elemento costitutivo della "provenienza" della cosa da altro delitto, dovendosi tale concetto circoscrivere alle ipotesi in cui la cosa stessa in sè costituisca il frutto o prodotto o profitto del precedente reato, e non soltanto l'oggetto naturale di una pregressa condotta illecita, come quella volta all'eliminazione dei segni distintivi di un'arma.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)