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Sez. 3, Sentenza n. 1260 del 28/04/1971 (Rv. 351429 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE - RIFERIMENTO ALLA POSSIBILITA PIU O MENO PROSSIMA DEL DEBITORE DI SUPERARE ALCUNE DIFFICOLTA SPECIFICAMENTE INDIVIDUATE - TERMINE - SUSSISTENZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351429-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE - RIFERIMENTO ALLA POSSIBILITA PIU O MENO PROSSIMA DEL DEBITORE DI SUPERARE ALCUNE DIFFICOLTA SPECIFICAMENTE INDIVIDUATE - TERMINE - SUSSISTENZA - EFFETTI.*

Nel concetto di termine rientrano tutte quelle formule che solo apparentemente lasciano un amplissimo margine di discrezionalita all'obbligato e, tuttavia, nella sostanza autorizzano l'illazione che le parti intesero fissare un termine al debitore con riferimento alla possibilita piu o meno prossima di superare alcune difficolta, precisamente individuate anche rispetto al verificarsi dell'evento. Verificandosi tali ultime ipotesi, nelle quali il cum potuerit non ha in sostanza il carattere dell'indeterminatezza, un termine esiste, anche se non fisso ma meramente indicativo e pertanto, in tali casi non e configurabile un'obbligazione senza termine e neppure un'obbligazione il cui termine sia rimesso alla volonta del debitore, con la conseguenza dell'impossibilita, nei detti casi, della assegnazione del termine da parte della autorita giudiziaria. (nella specie, il termine era stato fissato con riferimento alla data di definizione di un processo in corso tra l'obbligato ed un terzo. (V 948'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)