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Sez. L, Sentenza n. 1917 del 06/03/1999 (Rv. 523901 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Titolarità dell'azienda riferibile solo al familiare imprenditore - Ripartizione degli utili in favore dei familiari compartecipanti - Non computabilità degli incrementi del capitale né delle spese del relativo ammortamento - Potere del giudice del merito di differenziare l'apporto lavorativo dell'imprenditore da quello degli altri familiari - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523901-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)

Nell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. i diritti dei collaboratori non toccano la titolarità dell'azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio senza comportare alcuna modifica nella struttura dell'impresa facente capo al titolare della stessa, che solo ha la qualifica di imprenditore ed al quale spettano i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro implicanti la subordinazione dei familiari che lo coadiuvano. Consegue, da una parte, che in sede di ripartizione degli utili in favore dei familiari compartecipanti non deve tenersi conto degli incrementi del capitale né delle spese del relativo ammortamento; d'altra parte, che nella quantificazione dell'apporto lavorativo il giudice del merito ben può differenziare quello dell'imprenditore, ove più gravoso per le maggiori responsabilità assunte, da quello del familiare che ha prestato la sua attività in posizione di subordinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)