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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 93 del 1957

Decisione
decisa il 1957-06-07, depositata il 1957-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:93
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 437

  • Sicurezza pubblica
  • Manifestazione del pensiero (libertà di)
  • Art. 113, commi primo, secondo, terzo, quarto. sesto e settimo T.U. leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773
  • Contrasto con l'art. 21 Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza per già dichiarata illegittimità delle norme impugnate. (cost., art. 136, comma primo; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, 29 e 30, terzo comma; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
Ved. ord. n. 92/57.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 438

  • Sicurezza pubblica
  • Riunione (diritto di)
  • Riunione il luogo pubblico
  • Obbligo di preavviso all'autorità di P.S.
  • Inosservanza
  • Sanzioni
  • Art. 18 T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
  • Preteso contrasto con l'art. 17 Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Ved. ord. 84/57 B.

Norme impugnate

  • art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 663 Codice penale e in riferimento all'art. 21 della Costituzione; e dell'art. 18 del detto testo unico in relazione all'articolo 655 Codice penale e in riferimento all'art. 17 della Costituzione, emessa il 20 gennaio 1956 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Zaccaria Alcide ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed iscritta al n. 340 del Registro ordinanze 1956.
punto 1
Ritenuto che questa Corte ha già avuto occasione di decidere la questione della legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, con sentenza n. 1 del 5 giugno 1956; che, essendo stata dichiarata, con detta sentenza, la illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del menzionato art. 113, tali norme, unicamente alle altre ivi indicate, hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi in ordine alla legittimità costituzionale della detta disposizione dell'art. 113 del citato testo unico; che questa Corte ha pure avuto occasione di esaminare la questione della legittimità costituzionale dell'art. 18 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in riferimento all'art. 17 della Costituzione; che essendo stata dichiarata, con la sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, la legittimità costituzionale del detto art. 18 nella parte che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico; che non essendovi alcun motivo per modificarla, tale decisione deve essere confermata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte con l'ordinanza in data 20 gennaio 1956 ed ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANTULLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze