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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 257 del 1992

Decisione
decisa il 1992-06-01, depositata il 1992-06-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:257
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18498

  • Pensioni
  • Pensioni previdenziali
  • Titolare di pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti e di pensione di riversibilità a carico dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
  • Divieto di integrazione al minimo
  • Ingiustificata discriminazione
  • Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
La titolarità di più pensioni integrate al minimo è consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, e va pertanto dichiarato illegittimo, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti pronunce di illegittimità costituzionale, l'art. 19, secondo comma, della l. 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di riversibilità a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo. - Sulla titolarità di più pensioni integrate al minimo, v. S. nn. 164/1992, 114/1992, 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988, 102/1982. - Sul principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato, v. S. n. 418/1991.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Bronzetti Giuliana ed I.N.P.S., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione di Bronzetti Giuliana; Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di pensione di riversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S., aveva richiesto accertarsi il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità (di cui era parimenti titolare) erogata dalla Gestione speciale commercianti, il Pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 27 novembre 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui preclude l'integrazione di quest'ultimo trattamento. Osserva il giudice a quo come questa Corte, pur avendo emesso molteplici decisioni sul punto, non ha mai fatto applicazione, con riguardo alla norma censurata, dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, onde l'ipotesi di cui è causa risulta ancora disciplinata dal principio di preclusione dell'integrazione al minimo, viceversa ormai eliminato nella maggior parte dei casi.
punto 2
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale.

Considerato in diritto

punto 1
È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia già titolare di pensione di riversibilità a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
punto 2
La questione è fondata. Si tratta di una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto d'integrazione al minimo del trattamento erogato da uno dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito. Peraltro, la titolarità di più pensioni integrate al minimo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 114 del 1992, 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988 e 102 del 1982, con espresso riguardo alla norma impugnata e, da ultimo - in un'ipotesi del tutto simile a quella de qua, concernente la pensione diretta E.N.P.A.L.S. - sentenza n. 164 del 1992), è consentita sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Successivamente a questa data opera il principio della integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato (sentenza n. 418 del 1991). È appena il caso di osservare come nessun rilievo assuma, rispetto alla fattispecie in esame, l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), che reca norme d'interpretazione autentica dell'art. 6, commi quinto, sesto e settimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di riversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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