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Sez. 1, Sentenza n. 2157 del 26/06/1968 (Rv. 334334 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - NASCITA D'UNA NUOVA OBBLIGAZIONE AUTONOMA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334334-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - NASCITA D'UNA NUOVA OBBLIGAZIONE AUTONOMA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA PRESCRIZIONE.*

Il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi da cui e affetta la cosa venduta, ed il conseguente impegno di porre ad essi adeguato rimedio eliminando nel contempo le eventuali conseguenze dannose e facendo in modo che le stesse non abbiano piu a verificarsi in futuro, da vita ad una nuova obbligazione di carattere e contenuto autonomo che si sostituisce alla originaria obbligazione di garanzia, e soggetta non piu ai termini e alle condizioni stabilite dall'art. 1495 cod.civ. ma unicamente ai termini e alle regole che disciplinano la prescrizione ordinaria. (Conf. 49-66, massima n.320104 V. 3344-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)