Sez. 1, Sentenza n. 1908 del 21/03/1980 (Rv. 405528 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - SINTETICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INESATTA IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO RELATIVAMENTE AD UNA DETERMINATA ENTRATA - CORREZIONE ED INTEGRAZIONE, ANCHE IN VIA INDUTTIVA, DI DETTA POSTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - SINTETICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INESATTA IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO RELATIVAMENTE AD UNA DETERMINATA ENTRATA - CORREZIONE ED INTEGRAZIONE, ANCHE IN VIA INDUTTIVA, DI DETTA POSTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetto tassabile in base a bilancio, ed in ipotesi di inesatta impostazione del bilancio medesimo relativa ad una determinata entrata (nella specie, prezzo di vendita di un immobile in misura non corrispondente al presumibile ricavo effettivo), l'amministrazione finanziaria, ai sensi e sotto il vigore degli artt 119 terzo comma e 121 primo comma del DPR 29 gennaio 1958 n 645, puo procedere, anche induttivamente, alla correzione ed integrazione di detta posta, indicando nell'avviso di accertamento le relative ragioni giustificatrici (nella specie, ubicazione, consistenza dell'immobile e prezzi di mercato praticati per analoghi beni), salva restando la facolta del contribuente di fornire la prova contraria (art 121 citato, secondo comma). (V 3384/74, mass n 371895).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)