Revisione della disciplina del contenzioso tributario
Testo in vigore al
Art. 6 Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie
1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 4;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 5;
c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissione volontaria secondo i rispettivi ordinamenti;
d) senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive ovvero, non avendo esteso la decisione nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della commissione;
e) contravvengono al divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 10;
f) se presidenti delle commissioni o delle sezioni, omettono senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, di convocare il collegio giudicante.
2. La decadenza e' dichiarata dal Ministro per le finanze su proposta del presidente del tribunale o della corte d'appello, secondo le rispettive competenze.
Art. 7 Composizione delle sezioni
1. All'inizio di ogni anno il presidente della commissione, con suo provvedimento, determina la composizione delle sezioni.
2. Il collegio giudicante decide con l'intervento del presidente o del vice presidente e di due membri.
Sezione IV. Commissione tributaria centrale
Art. 8 Commissione tributaria centrale
1. La commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione.
2. Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
3. All'inizio di ogni anno il presidente determina la composizione delle sezioni.
4. Ciascuna sezione giudica con l'intervento del presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, il collegio e' presieduto dal membro piu' anziano.
5. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, le sezioni unite sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente della commissione, subentra il membro piu' anziano della rispettiva sezione.
7. Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine, dall'eta'.
Art. 9 Componenti della commissione tributaria centrale
1. I membri della commissione centrale sono scelti fra appartenenti alle seguenti categorie in attivita' di servizio o a riposo che non hanno superato il 72ª anno di eta':
a) magistrati della corte di cassazione;
b) magistrati del consiglio di stato, con qualifica non inferiore a consigliere;
c) magistrati della corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere;
d) avvocati dello stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale;
e) professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purche' non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma;
f) impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale.
2. Possono, altresi', far parte della commissione, nei limiti di un sesto dei membri della commissione stessa, gli avvocati che siano stati iscritti almeno da dieci anni all'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori e che rinuncino alla iscrizione all'albo professionale.
3. Gli impiegati di cui alla lettera f) del primo comma, se accettano la nomina, sono messi fuori ruolo e sono collocati a riposo alla data della cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della commissione e, in ogni caso, non oltre il 65ª anno d'eta'.
4. I presidenti di sezione sono scelti fra i membri piu' anziani per appartenenza alla commissione centrale che hanno qualifica non inferiore a presidente di sezione della corte di cassazione, del consiglio di stato e della corte dei conti.
5. Il presidente della commissione centrale e' scelto fra i magistrati della corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione.
6. Le nomine sono fatte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze, il quale per i membri magistrati ed equiparati in servizio si attiene alle designazioni dei capi dei rispettivi istituti.
7. Per le incompatibilita' e per la decadenza si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6. La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.
Sezione V. Disposizioni comuni generali
Art. 10 Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie
1. I componenti delle commissioni tributarie hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.
2. Essi restano in carica a tempo indeterminato. Quando si rendono necessarie sostituzioni di componenti deceduti o comunque cessati dall'ufficio, si osserva il procedimento di cui agli articoli 2, 3 e 9.
3. I componenti delle commissioni tributarie cessano in ogni caso dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
4. Durante l'incarico i componenti delle commissioni tributarie non possono assistere o rappresentare contribuenti in vertenze tributarie.
Art. 11 Giuramento
1. I presidenti, i vice presidenti e i membri delle commissioni tributarie sono tenuti, all'atto dell'ammissione in carica, a prestare giuramento con la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".
2. Il presidente della commissione centrale presta giuramento dinanzi al presidente della corte di cassazione, i presidenti delle commissioni di primo e di secondo grado giurano, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci.
3. Il giuramento del presidente di sezione, dei vice presidenti e dei membri e' ricevuto dal presidente della commissione, che abbia gia' giurato.
4. Il giuramento si presta pronunciando la formula e sottoscrivendola.
5. I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il
tribunale, la corte d'appello e la corte di cassazione, salvo quelli previsti dal terzo comma che sono conservati presso la commissione.
Art. 12 Compensi ai componenti delle commissioni tributarie
1. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' annualmente determinato il compenso unitario globale per ogni ricorso deciso.
2. La misura dei compensi dovuti ai presidenti, ai presidenti di sezione, ai vice presidenti ed ai membri delle commissioni di primo grado e di secondo grado e' stabilita dal Ministro per le finanze con criteri uniformi che debbono tenere conto delle funzioni e del contributo di attivita' da ciascuno portato nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione.
3. Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su proposta del presidente della commissione.
4. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono determinati i compensi mensili spettanti al presidente, ai presidenti di sezione ed ai membri della commissione centrale. Alla liquidazione ed al pagamento provvede il Ministero delle finanze.
5. Ai componenti le commissioni tributarie, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.
Capo II. Segreterie delle commissioni tributarie
Art. 13 Segreterie delle commissioni tributarie
1. Le funzioni di segreteria delle commissioni tributarie sono espletate da impiegati delle carriere direttiva o di concetto dell'amministrazione finanziaria.
2. Ad ogni segreteria e' addetto anche personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.
3. All'assegnazione del personale di cui al presente articolo provvede il Ministro per le finanze con proprio decreto.
4. Il predetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico del ruolo e della carriera cui appartiene, salvo quanto stabilito dal successivo art. 14; alla fine di ciascun anno il presidente della commissione riferisce, all'ufficio competente a redigere il rapporto informativo, sul servizio prestato dagli impiegati addetti alla commissione.
5. Presso la commissione centrale e' istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a classificare e ad ordinare in massime le decisioni della commissione stessa. Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro per le finanze potra' essere regolato il collegamento col centro elettronico di documentazione della corte di cassazione per riceverne, in colloquio a mezzo di terminali ricetrasmittenti, le informazioni sui dati memorizzati relativi alla giurisprudenza, alla bibliografia ed alla legislazione e per trasmettere a detto centro elettronico le massime giurisprudenziali della commissione centrale.
Art. 14 Compensi al personale di segreteria
1. Agli impiegati di cui all'articolo precedente che si distinguono per assiduita' e rendimento e' concesso, su proposta del presidente della commissione, uno speciale compenso mensile il cui importo non puo' essere superiore al dieci per cento dello stipendio.
2. Al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle commissioni spetta, inoltre, un gettone di presenza di lire tremila per ogni seduta.
3. Alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti compensi provvede l'intendenza di finanza per le commissioni di primo e di secondo grado ed il Ministero delle finanze per la commissione centrale.
Capo III. Procedimento dinanzi alle commissioni tributarie
Sezione I. Procedimento di primo grado
Art. 15 Ricorso alla commissione, tributaria di primo grado
1. Il ricorso alla commissione di primo grado deve contenere:
a) l'indicazione della commissione adita;
b) l'oggetto della domanda;
c) l'indicazione dell'atto cui la controversia si riferisce, ovvero dell'ufficio nei confronti del quale e' proposto il ricorso;
d) i motivi;
e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, ove del caso, il suo legale rappresentante nonche' la residenza o l'eventuale domicilio eletto;
f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante.
2. Il ricorso e' inammissibile se manca la sottoscrizione o se risulta assolutamente incerto uno degli altri elementi indicati nel comma precedente alle lettere a), b), c) ed e).
3. Se il ricorrente non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio, gli atti del procedimento gli sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.
4. Le indicazioni della residenza o del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del giudizio dinanzi alle commissioni finche' il contribuente non comunichi la variazione alla segreteria della commissione competente.
Art. 16 Termine per ricorrere
1. Il termine per proporre il ricorso alla commissione di primo grado e' di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'avviso di accertamento, dell'ingiunzione, del ruolo, del provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie. Per notificazione del ruolo si intende la notificazione della cartella esattoriale.
2. Il ricorso contro l'ingiunzione o il ruolo e' ammesso soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o del provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie ovvero per vizi loro propri.
3. Nei casi in cui il pagamento del tributo ha avuto luogo senza preventiva imposizione e nei casi in cui il contribuente afferma essere sopravvenuto il diritto al rimborso, si considera imposizione il rifiuto di restituzione della somma pagata, ovvero il silenzio dell'amministrazione per novanta giorni dalla intimazione a provvedere notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e il ricorso deve essere proposto, salve diverse disposizioni delle singole leggi d'imposta, entro sessanta giorni dal rifiuto o dalla scadenza dei novanta giorni.
Art. 17 Presentazione del ricorso
1. Il ricorso, insieme ad una copia in carta semplice, e' presentato alla commissione mediante consegna alla segreteria che ne rilascia ricevuta, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.
2. Se la copia non e' allegata, il ricorso e' improcedibile. Decorso un anno dalla sua presentazione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue. L'estinzione e' pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo alla commissione nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
3. La copia di cui ai precedenti commi viene trasmessa all'ufficio, a cura della segreteria, entro dieci giorni dal ricevimento, mediante elenco datato e sottoscritto dal segretario della commissione.
4. Se la commissione e' formata da piu' sezioni, il presidente della commissione assegna il ricorso a una delle sezioni.
Art. 18 Deduzioni dell'ufficio
1. Entro centoventi giorni dalla data dell'elenco di trasmissione della copia del ricorso, l'ufficio deve far pervenire alla commissione le proprie deduzioni in duplice copia, di cui una per il contribuente, e l'eventuale documentazione. La segreteria ne rilascia ricevuta.
Art. 19 Fissazione dell'udienza e memorie difensive
1. Presentate le deduzioni ovvero decorso il termine per la loro presentazione, il presidente fissa la udienza di discussione e nomina il relatore.
2. Almeno trenta giorni prima, l'avviso di fissazione dell'udienza e' comunicato alle parti a cura della segreteria.
3. Fermo quanto stabilito in ordine alla produzione di documenti nell'art. 36, fino a dieci giorni prima dell'udienza le parti possono consultare gli atti presso la segreteria e depositare memorie in originale e copia in carta semplice e documenti.
4. Fino a dieci giorni precedenti la prima udienza avanti la commissione di primo grado il contribuente puo' dedurre motivi ed eccezioni ancorche' non indicati nel ricorso.
5. Se la presentazione e la deduzione di motivi, documenti ed eccezioni sono avvenute in data che non ha consentito all'altra parte di replicare, la commissione, su richiesta dell'altra parte, puo' disporre un differimento ad udienza fissa.
Art. 20 Udienza e decisione
1. All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti, indi il presidente le ammette alla discussione.
2. Dell'udienza e' redatto verbale dal segretario.
3. La decisione e' adottata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviarla di non oltre trenta giorni.
4. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato immediatamente in segreteria e le parti possono prenderne visione. Nello stesso modo si procede quando il collegio emette ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35.
5. In caso di impedimento del relatore il presidente puo' sostituirlo ovvero rinviare la discussione ad altra udienza.
6. In caso di impedimento delle parti o per esigenze di servizio, il presidente puo' rinviare l'udienza di discussione.
7. Della nuova udienza di discussione deve essere data comunicazione alle parti nei modi previsti dall'art. 19.
8. Se il rinvio e' disposto in udienza e a data fissa, la comunicazione alle parti presenti viene fatta oralmente.
Art. 21 Rinnovazione di notificazione
1. La commissione, se rileva un vizio che, ai sensi dell'art. 160 del codice di procedura civile, importa nullita' della notificazione dell'atto dell'ufficio contro il quale e' stato proposto il ricorso e sempre che non si sia verificata sanatoria, sospende con ordinanza il giudizio e assegna un termine non superiore a tre mesi per rinnovare la notificazione stessa. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
2. Decorso detto termine, il presidente fissa la nuova udienza di discussione.
Sezione II. Procedimento di appello
Art. 22 Appello
1. L'appello puo' essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo comma dell'art. 38.
2. L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, e' presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.
3. L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 15.
4. La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, puo' proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte.
5. Trascorso tale termine la segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto di appello e l'eventuale appello incidentale nonche' il fascicolo del giudizio di primo grado nel quale inserisce copia della decisione impugnata.
6. Si applicano le disposizioni dell'art; 17, primo e secondo comma.
Art. 23 Procedimento
1. Nel procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado si applicano le disposizioni stabilite per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado dagli articoli 18, 19, 20 e 21.
Art. 24 Rinvio alla commissione tributaria di primo grado
1. La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di notificazione di cui all'art. 21, assegna all'ufficio un termine non superiore a tre mesi per la rinnovazione della notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
2. Quando la commissione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si e' costituito regolarmente o che il collegio e' stato composto in modo illegittimo, rimette le parti, con decisione, davanti ad altra sezione della commissione di primo grado o in mancanza, ad altra commissione di primo grado, alla quale il fascicolo del processo e' trasmesso a cura della segreteria dopo che sono inutilmente decorsi i termini per la impugnazione.
3. In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione degli articoli 19 e 20.
Sezione III. Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale
Art. 25 Ricorso alla commissione tributaria centrale
1. Il ricorso alla commissione centrale puo' essere proposto nel termine di giorni sessanta a decorrere, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata.
2. Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante e deve contenere la indicazione della decisione impugnata e della commissione adita, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi della impugnazione. Si applica il secondo comma dell'art. 15.
3. Il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, e' presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.
4. La segreteria della commissione notifica la copia del ricorso all'altra parte, che, nel termine di sessanta giorni da tale notificazione, puo' presentare le proprie deduzioni, con allegata una copia in carta semplice. Le deduzioni non sono inserite nel fascicolo finche' non sia stata presentata la copia.
5. Nello stesso termine puo' essere proposto ricorso incidentale con allegata una copia in carta semplice, che e' notificata all'altra parte a cura della segreteria.
6. In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 17.
7. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al quarto comma, le parti possono ritirare la copia delle deduzioni e prendere visione del fascicolo.
8. Successivamente il fascicolo contenente gli atti del giudizio di primo e di secondo grado ed una copia della decisione impugnata e' trasmesso alla commissione centrale.
Art. 26 Motivi del ricorso
1. Il ricorso alla commissione centrale e' proponibile soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.