Sez. 1, Sentenza n. 37 del 08/01/1975 (Rv. 373159 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINE (DI MESI SEI) PER LA PROPOSIZIONE - IMPOSTA DI FAMIGLIA - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE - MANCANZA DI DATA NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINE (DI MESI SEI) PER LA PROPOSIZIONE - IMPOSTA DI FAMIGLIA - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE - MANCANZA DI DATA NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA.*
In materia di imposta di famiglia, la nullita della notificazione dell'avviso di accertamento, per omissione della data, non impedisce la decorrenza del termine perentorio di sei mesi previsti dall'art 285 del testo unico per la finanza locale per il ricorso all'autorita giudiziaria, in quanto tale decorrenza prende inizio dalla data di notificazione della cartella esattoriale.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)