Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)
Testo in vigore al
Art. 7
1. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, e' sostituito dal seguente:
"Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.
Il sorteggio e' effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonche' a specifici indici di capacita' contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze puo' stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalita' dei soggetti passivi di imposta.
Con il decreto di cui al comma precedente puo' stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle societa' ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.
I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalita' ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze".
Art. 8
1. Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.
2. I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento.
3. Provvedono altresi' al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.
4. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo e' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.2a
5. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:
1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densita' dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;
2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessita' di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;
3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unita' le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonche' attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze.
6. Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.
7. Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, e' autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.
8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi puo' essere data in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327.18
10. Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
11. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o piu' societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonche' di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita' dei centri.
12. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze puo' stipulare una o piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa' specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti puo' essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalita' di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
13. I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
Art. 9
IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO.
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
Art. 13
1. Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. La disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.
2. Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto si provvede con le modalita' previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397, o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalita' e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata per l'anno 1980 la complessiva spesa di lire 13 miliardi.
Art. 14
1. Per l'anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati e di servizi necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.
2. Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o piu' enti, ditte e societa' che offrono idonee garanzie di affidabilita' per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati e dei servizi di cui al comma precedente.
Art. 15
1. Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennita' di prima sistemazione e' elevata a L. 500.000 oltre a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.
2. Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi trecentosessanta giorni di missione continuativa nella medesima localita'.
Art. 16
1. Al fine di provvedere alle necessita' urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle strutture dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 e' iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze e' autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuove sedi del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette in Roma e della dogana di Brescia, nonche' fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione medesima.
2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge 27 giugno 1949, n. 329, sostituita alla competenza dell'intendente di finanza, prevista nell'articolo 3, quella del capo della circoscrizione doganale.
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Art. 18
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Il terzo e quarto comma dell'articolo 44 sono sostituiti dai seguenti:
"Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a compre varia. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva".
3. Il sesto comma dell'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
"Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso".
4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
"Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente".
Art. 19
1. Il terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili".
Dopo il terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"Presso ogni ufficio del registro e' costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Art. 20
1. Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di eta' per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per eta' o gia' si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.
Art. 21
1. Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' stabilito, per l'anno finanziario 1980, in L. 80.000.000.000.
Art. 22
1. I programmi ed i progetti predisposti in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformita' delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo, vengono presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla commissione delle Comunita' europee per ottenere i relativi contributi.
2. Vengono, altresi' presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183.
3. I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dagli articoli 29 e 29-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento integrativo dei progetti speciali.
5. I contribuiti del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.
Art. 23
1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonche' per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.
E DI GIUSTIZIA
Art. 24
1. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennita' di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per i medesimi anni.
Art. 25
1. Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1981 e 1982.
Art. 26
1. Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, e' autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.
2. Si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, e' sostitutivo di ogni altro parere.
3. Gli istituti nonche' l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.
Art. 27
1. Per l'anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.
2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o piu' enti, societa', o persone che offrano idonee garanzie di affidabilita'.
3. Per l'anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi e ricerche.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia puo' anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.