Sez. 3, Sentenza n. 2349 del 08/07/1968 (Rv. 334682 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - ORDINE DI SUCCESSIONE PREFERENZIALE - OBBLIGATORIETA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - ORDINE DI SUCCESSIONE PREFERENZIALE - OBBLIGATORIETA.*
L'ordine di successione preferenziale stabilito dall'art. 139 cod. proc.civ., concernente il luogo dove la notifica deve essere eseguita, cioe il comune di residenza, di dimora e di domicilio, deve essere sempre osservato e soltanto quando sia stato stabilito detto luogo, il destinatario puo essere ricercato, alternativamente e indifferentemente, nella casa di abitazione o nell'ufficio oppure dove esercita l'industria e il commercio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)