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Sez. 3, Sentenza n. 2349 del 08/07/1968 (Rv. 334682 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - ORDINE DI SUCCESSIONE PREFERENZIALE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1968-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334682-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - ORDINE DI SUCCESSIONE PREFERENZIALE - OBBLIGATORIETA.*

L'ordine di successione preferenziale stabilito dall'art. 139 cod. proc.civ., concernente il luogo dove la notifica deve essere eseguita, cioe il comune di residenza, di dimora e di domicilio, deve essere sempre osservato e soltanto quando sia stato stabilito detto luogo, il destinatario puo essere ricercato, alternativamente e indifferentemente, nella casa di abitazione o nell'ufficio oppure dove esercita l'industria e il commercio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)