Sez. 2, Sentenza n. 363 del 05/02/1968 (Rv. 331333 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ABUSO DEL DIRITTO - ATTI DI EMULAZIONE - INTERESSE ALLA DIFESA DEL DIRITTO DI PROPRIETA - DANNO MINIMO - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ABUSO DEL DIRITTO - ATTI DI EMULAZIONE - INTERESSE ALLA DIFESA DEL DIRITTO DI PROPRIETA - DANNO MINIMO - IRRILEVANZA.*
Per aversi atto emulativo vietato dalla legge occorre non solo che il proprietario della cosa arrechi molestia o nocumento ad altri, ma anche che il fatto sia posto in essere all'esclusivo fine di nuocere o recare molestia ad altri senza un vantaggio proprio. Cio non si verifica allorquando il proprietario si opponga all'utilizzazione abusiva del suo bene da parte di altri. (nella specie non e stato ritenuto atto emulativo l'impedimento da parte del proprietario di un'area a che il titolare del diritto di servitu di passaggio su di essa vi costruisse, pur senza averne diritto, un casotto ancorche di minime dimensioni). (V.448-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)