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Sez. 1, Sentenza n. 4429 del 06/07/1988 (Rv. 459408 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - DECISIONI - ACQUIESCENZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459408-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - DECISIONI - ACQUIESCENZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CONFIGURABILITÀ.*

Un'acquiescenza tacita alla sentenza sfavorevole, ai sensi ed agli effetti dell'art. 329 cod. proc. civ., è configurabile anche da parte dell'amministrazione finanziaria, rispetto a pronuncia delle commissioni tributarie, ove essa, tramite gli organi legittimati all'impugnazione, ponga in essere Atti esterni incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (nella specie, cancellazione dell'articolo di credito inerente ad imposta di registro), considerato che il principio dell'indisponibilità della obbligazione tributaria non sottrae l'amministrazione, quando insorga contesa giudiziale, alle ordinarie regole del processo, ivi incluse quelle che contemplino manifestazioni tacite di volontà. (Conf 2047/88, mass n 457920; (Conf 7793/87, mass n 455620).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)