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Sez. U, Sentenza n. 22594 del 01/07/2026 (Rv. 679040-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109 del 2006 - Caratteri - Valutazione della concreta incidenza sull'atto giudiziario - Necessità - Esclusione - Fattispecie. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679040-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per essere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta del magistrato di partecipazione ad una attività d'ufficio rispetto alla quale sussisteva l'obbligo di astensione, senza necessità che ne derivi uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebitamente portatore e, dunque, indipendentemente dalla circostanza che l'atto giudiziario ne sia stato effettivamente condizionato, e, sotto il profilo subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevolezza, nell'agente, della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che egli si astenga dal compimento di un determinato atto, senza necessità di uno specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare del CSM che aveva sanzionato un giudice penale che non si era astenuto dalla trattazione di un processo penale a carico di un imputato che, nella qualità di dirigente comunale, aveva in precedenza negato un'autorizzazione necessaria alla conclusione di un redditizio affare immobiliare per il magistrato, nonostante tali circostanze fossero state oggetto di dichiarazioni spontanee da parte dell'imputato nel corso del dibattimento dinanzi al collegio di cui egli era componente, processo conclusosi con sentenza di condanna dell'imputato, poi annullata dalla Corte d'appello).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. H

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)