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Sez. T, Ordinanza n. 32255 del 13/12/2024 (Rv. 673273-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposte ipotecarie e catastali - Cessione di edificio - Convenzione con il Comune per la sopraelevazione - Vendita di area edificabile - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673273-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In materia di imposte ipotecarie e catastali, la compravendita di un fabbricato, in relazione al quale sia stata stipulata tra il Comune ed il proprietario una convenzione per la sua sopraelevazione, non può essere riqualificata, ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, come vendita di un'area edificabile, anziché di un fabbricato, dovendosi assicurare una ricostruzione uniforme sia per le imposte dirette che indirette.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)