Sez. 1, Sentenza n. 181 del 05/01/1995 (Rv. 489573 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | D.L. n. 476 del 1956 e legge n. 589 del 1986 - Abrogazione ad opera dell'art. 42 del D.P.R. n. 148 del 1988 - Infrazione valutaria di cui a D.lL. n. 476 del 1956 e all'art. 2, comma sesto, della legge n 599 - Commissione prima della predetta abrogazione - Pena pecuniaria - Inapplicabilità - Esclusione.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
In virtù dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 il comportamento costituente illecito amministrativo è assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi, onde è inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole, salvo che sia diversamente stabilito. Pertanto l'abrogazione del decreto legge 6 giugno 1956 n. 476 e della legge 26 settembre 1986 n. 599 ad opera dell'art. 42 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 con disposizione di cui va esclusa la efficacia retroattiva - poiché l'art. 43, comma terzo, di quest'ultimo testo normativo dispone che hanno effetto retroattivo le sole "norme di cui al titolo 2 di esso, mentre l'art. 42 citato è "collocato" nel titolo IV - non comporta la inapplicabilità della pena pecuniaria prevista per l'infrazione valutaria di cui al decreto legge n. 476 del 1956 e all'art. 2, comma sesto, della legge n. 599 del 1986 sopracitati commessa prima della loro abrogazione, intervenuta a partire dal 1 gennaio 1989 (art. 44 del D.P.R. n. 148 del 1988).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1986 num. 599 art. 2 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 42, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 43 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)