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Sez. L, Sentenza n. 2169 del 05/02/2004 (Rv. 569904 - 01)

SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE | Personale di enti o aziende addetto a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrario - Procedimento di recepimento del contratto collettivo nazionale - Parere vincolante della Giunta regionale siciliana - Portata - Autorizzazione alla stipula del contratto integrativo regionale - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569904-01

SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE

In tema di personale addetto ai servizi di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agrario e in relazione al procedimento di recepimento in ambito regionale del contratto collettivo nazionale 1991 - 1993, il parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale siciliana, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge della Regione Siciliana 10 aprile 1978, n. 2, nelle more della stipula del contratto collettivo integrativo regionale, costituisce atto interno, che non si identifica con l'atto amministrativo che ad esso si dovrebbe conformare, onde deve escludersi che il suddetto parere possa valere quale implicito recepimento del contratto collettivo nazionale quanto agli aumenti salariali da questo disposti, trovando invece applicazione il successivo contratto integrativo regionale 30 marzo 1994, con il quale le parti, e quindi anche la Regione, hanno convenuto, in riferimento a quegli aumenti, l'erogazione "una tantum" ad ogni lavoratore di somme determinate per gli anni 1991 e 1992, costituendo piuttosto quel parere l'atto che ha consentito la stipula del contratto integrativo di competenza della Regione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 10/04/1978 num. 2 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)