Sez. 1, Sentenza n. 34224 del 08/06/2005 Ud. (dep. 23/09/2005) Rv. 232221 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Detenzione in in istituto penitenziario prossimo al lugo di celebrazione dell dibattimento - Diritto dell'imputato - Esclusione - Lesione del diritto di difesa - Insussistenza - Ragioni. .
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE
In tema di partecipazione al dibattimento, la detenzione in un istituto penitenziario prossimo al luogo di celebrazione del dibattimento non costituisce un diritto dell'imputato e neppure una situazione giuridicamente apprezzabile ai fini della regolarità del giudizio. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, nessuna richiesta in tal senso era stata formulata dall'imputato, che aveva rinunciato a comparire, e che ad escludere la lesione del diritto di difesa dedotta dal ricorrente concorreva la circostanza che, in linea di principio, le spese di spostamento del difensore per conferire con l'assistito sono, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimborsabili).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 489, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 490 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)