Sez. 3, Ordinanza n. 34075 del 23/12/2024 (Rv. 673170-03)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Trust - Soggettività giuridica - Esclusione.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
Il "trust", previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari; ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il "trustee".
Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 12, Legge 16/10/1989 num. 364, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 2, Legge 27/12/1996 num. 296, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)