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Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016 (Rv. 639656 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione mobiliare - Violazione degli obblighi di comportamento del promotore finanziario - Concorso di colpa dell'investitore - Configurabilità - Condizioni e limiti - Violazione dell'obbligo di diligenza.
Stato
decisa il 2016-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639656-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione mobiliare, la violazione, da parte del promotore finanziario, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente ed alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)