Sez. L, Sentenza n. 14040 del 27/09/2002 (Rv. 557684 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Tutela ex art. 28 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità alle associazioni sindacali dei soci di cooperative di lavoro - Esclusione - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
La tutela prevista dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non può essere estesa alla difesa della libertà e dell'attività sindacale e del diritto di sciopero di organismi sindacali che proteggono gli interessi collettivi dei soci di cooperative di lavoro, a tale estensione ostando la "ratio" dello statuto dei lavoratori, che direttamente si occupa dei prestatori d'opera subordinati e il tratto di specialità che connota la disposizione del citato art. 28, che si riferisce ai comportamenti dei datori di lavoro, tra i quali non possono ricomprendersi le società cooperative che non intrattengono con i soci lavoratori rapporti diversi da quelli sociali, e che commina una sanzione penale per l'inottemperanza all'ordine del giudice, non valendo in contrario la progressiva estensione ai soci delle cooperative di lavoro di istituti e di discipline propri dei lavoratori subordinati; né l'esclusione di tale tutela può indurre dubbi di legittimità costituzionale della medesima disposizione, posto che deve escludersi sia la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversità di tutela delle associazioni sindacali dei soci di cooperativa (pur sempre possibile mediante gli ordinari strumenti processuali) è razionalmente giustificata dalla diversità del rapporto sociale rispetto a quello di lavoro, sia il contrasto con gli artt. 39 e 40 Cost., dal momento che l'art. 28 è norma sulla tutela e non di diritto sostanziale, sicché la sua inapplicabilità non incide sulla garanzia della libertà e attività sindacale né sul diritto di sciopero, potendo le organizzazioni sindacali fare ricorso agli ordinari strumenti processuali.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 39, Costituzione art. 40, Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)