Sez. 1, Sentenza n. 2066 del 26/09/1988 Cc. (dep. 16/11/1988) Rv. 179718 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - STATO DI DETENZIONE PER CUSTODIA CAUTELARE DEL SOGGETTO - OSTACOLO ALLA APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE - INSUSSISTENZA - CONCLUSIONE DEL PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL QUALE STATO DI DETENZIONE ERA STATA INSTAURATA LA CUSTODIA CAUTELARE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - STATO DI DETENZIONE PER CUSTODIA CAUTELARE DEL SOGGETTO - OSTACOLO ALLA APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE - INSUSSISTENZA - CONCLUSIONE DEL PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL QUALE STATO DI DETENZIONE ERA STATA INSTAURATA LA CUSTODIA CAUTELARE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
Lo stato di detenzione per custodia cautelare non costituisce ostacolo alla applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Condizione di legittimità del provvedimento finale è, però, che il procedimento inizi, abbia svolgimento e si concluda prima che il procedimento penale in relazione al quale la custodia cautelare è stata istaurata sia concluso con sentenza irrevocabile. Ciò in quanto la pericolosità sociale che giustifica l'adozione della misura di prevenzione, si collega ad una situazione attuale del soggetto, che può essere pericoloso per la collettività, sia se è libero, sia se è stato momentaneamente privato della libertà personale, potendo riacquistare lo status libertatis o per effetto di una pronuncia assolutoria, o per effetto di altro provvedimento giurisdizionale destinato a fare cessare la custodia cautelare. Diversa è invece la posizione del soggetto detenuto in forza di sentenza definitiva di condanna, assoggettato al trattamento rieducativo, la cui funzione è quella del reinserimento sociale, con eliminazione della pericolosità di base. In tal caso non può farsi luogo all'applicazione della misura di prevenzione che finirebbe con l'incidere su di una situazione di assoluta assenza di pericolosità. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna acquista autorità di giudicato mentre è ancora in corso il giudizio per l'applicazione della misura, giacché l'efficacia del decreto è destinata ad avere inizio dal giorno in cui il detenuto riacquista la libertà dopo avere scontato la pena e perciò viene meno uno dei presupposti, quello della pericolosità attuale del soggetto, cui la legittimità del procedimento di prevenzione è subordinata.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)