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Sez. L, Sentenza n. 19833 del 04/10/2004 (Rv. 577511 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Mancanza - Declaratoria di inammissibilità - Necessità - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577511-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di revocazione postula l'ammissibilità del ricorso e la valida instaurazione del giudizio, pertanto, qualora il giudice adito in revocazione ritenga che non sussistono i motivi di revocazione previsti dall'art. 395 cod. proc. civ., deve senz'altro procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, avendo tale pronuncia carattere logicamente e giudicamente pregiudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)