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Sez. 2, Sentenza n. 18348 del 25/10/2012 (Rv. 623976 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione - Omesso deposito presso l'ufficio dell'organo accertatore - Rilevanza - Nullità della contestazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623976-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'omesso deposito dell'originale del verbale di contestazione presso l'ufficio dell'organo accertatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200, quarto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, non dà luogo ad alcuna nullità o illegittimità dell'attività di accertamento, in difetto di espressa conseguenza invalidante ricavabile dalle citate disposizioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 com. 4 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)