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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 166 del 1984

Decisione
decisa il 1984-06-05, depositata il 1984-06-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:166
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14784

  • Lavoro (rapporto di)
  • Detenuti
  • Reclami in materia di lavoro
  • Remunerazione
  • Limiti
  • Questione sollevata in procedimenti di natura non giurisdizionale
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 27, comma terzo, e 36 Cost., degli artt. 22, comma primo, e 23, comma primo, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui assicurano al detenuto che lavora una remunerazione da calcolarsi sulla base di una mercede che può essere inferiore, fino ad un terzo, a quella della tariffe sindacali, trattandosi di questione sollevata nel corso di procedimenti instaurati a seguito di reclami in materia di lavoro, privi di carattere giurisdizionale. - S. n. 103/1984.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1983 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova sui reclami riuniti proposti da Giacomini Diego ed altri, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984. Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova, chiamato a decidere su tre reclami in materia di lavoro rispettivamente proposti dai detenuti Giacomini Diego, Reatin Sergio e Lorenzi Carlo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui assicurano al detenuto che lavora una remunerazione da calcolarsi sulla base di una mercede che può essere inferiore, fino a un terzo, a quella delle tariffe sindacali;
punto 2
considerato che analoga questione è stata già decisa dalla Corte, che, con la sentenza n. 103 del 6 aprile 1984, l'ha dichiarata inammissibile perché proveniente da procedimenti instaurati a seguito di reclami in materia di lavoro, procedimenti privi di carattere giurisdizionale.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 36 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova con ordinanza 9 maggio 1983. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze