Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari
Testo in vigore al
Art. 44
1. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa Italiana con iscrizione alla Cassa e' valutato nel modo previsto dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.
2. Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennita' liquidata ai termini del comma precedente e la pensione o l'indennita' liquidata senza l'aumento di cui al comma stesso viene posto a carico del Ministero dell'Africa Italiana.
Art. 45
1. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilita' sono calcolati per intero agli effetti della indennita' o della pensione.
2. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.
Art. 46
1. I servizi simultanei che abbiano dato luogo a duplice iscrizione alla Cassa di previdenza con relativo duplice pagamento dei contributi personali e degli Enti, si computano separatamente ai fini del conseguimento di due distinti assegni di quiescenza.
2. I servizi utili prestati simultaneamente presso due o piu' Enti con unica iscrizione alla Cassa di previdenza si valutano come unico periodo agli effetti del computo del servizio utile complessivo per il conseguimento di un solo assegno.
3. Nei casi di simultaneita' di servizi utili prestati senza iscrizione alla Cassa e di altri servizi utili prestati con regolare iscrizione o senza, i singoli periodi possono valutarsi disgiuntamente, ciascuno per una sola volta, ai fini del conseguimento di distinti assegni di quiescenza.6
Art. 47
1. Nel riguardi dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 21 luglio 1932-X e' riconosciuto utile per il conseguimento del diritto ad indennita' od a pensione, dirette ed indirette, il servizio prestato in qualunque tempo presso i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, avvenuta anteriormente alla data della istituzione della Cassa o delle rispettive sue estensioni con carattere obbligatorio.
2. Le indennita' e le pensioni sono liquidate in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento e sono ripartite a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso i quali il servizio, di cui al primo comma, fu prestato in proporzione delle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali.
3. Agli effetti di detto riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.
4. Nei riguardi dei sanitari iscritti la cui iscrizione alla Cassa di previdenza sia avvenuta nel periodo dal 13 maggio 1927-V, al 20 luglio 1932-X la quota a carico degli Enti, valutata con le norme precedenti, non puo' superare l'importo della quota dovuta dagli Enti stessi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali da determinarsi giusta la seconda parte del seguente comma sesto.
5. Il pagamento della intera indennita' o della intera pensione e' sempre fatta dalla Cassa di previdenza che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota d'indennita' a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termine o per accettazione dei singoli interessati, o per decisione della Corte dei conti.
6. Rimangono salvi i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, eventualmente piu' favorevoli per il sanitario o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente e' obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale. A tale fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il sanitario fosse stato soggetto al relativo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale, e si applicano poi per la determinazione della quota proporzionale al servizio prestato con iscrizione al regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale le norme stabilite dai commi secondo e terzo del presente articolo.
7. Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi previsti nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizioni a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.
8. A tutti gli effetti del presente Ordinamento la iscrizione ai regolamenti, agli Istituti, ai Fondi o alle Casse speciali di pensione, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni.
Art. 48
1. Nei casi di valutazione cumulativa dei servizi di cui al precedente art. 47, se il sanitario o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un Ente con iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennita', la quota di indennita' o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente in base alle disposizioni dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:
a) dalla quota di indennita' si detrae il capitale gia' corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;
b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale gia' corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ed apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
2. La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.
3. Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano gia' conseguito la pensione da uno degli Enti, Istituti, Fondi o Casse speciali di cui al precedente art. 47, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente, con le norme seguenti:
c) dalla quota d'indennita' si detrae il valore capitale della pensione gia' conseguita, calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto d'impiego, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera h);
d) dalla quota di pensione si detrae la pensione gia' conseguita.
4. La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.
5. Nel caso previsto dal precedente terzo comma, quando lo iscritto abbia gia' riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti con regolamenti, Istituti, Fondi, Casse speciali, di cui al primo comma del precedente articolo 47, la valutazione cumulativa di tali servizi con i servizi successivi e' subordinata al rimborso a favore dell'Ente delle quote di pensione gia' percepite, con i relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso puo' essere fatto con ritenuta sulla indennita' o con ritenuta integrale delle rate della pensione diretta ed indiretta od anche con ritenuta di una quota della pensione stessa quando l'Ente lo consenta.
6. Il sanitario che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della Cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 47, devo farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego e deve rifondere le somme corrisposte dalla Cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.
Art. 49
1. Nei riguardi dei sanitari che siano stati iscritti ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato) sono cumulabili, agli effetti del conseguimento del diritto ad indennita' ed a pensione a norma del presente Ordinamento, tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti.
2. E' ammesso altresi' il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli, dei servizi resi in qualsiasi qualifica con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi Casse speciali, anche quando non sia vistata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dell'Istituto medesimo i servizi stessi siano valutabili.
3. L'indennita' o la pensione complessiva liquidata viene pagata dalla Cassa di previdenza dei sanitari ed e' costituita dalla somma delle quote di indennita' o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti ancorche' non siano stati compiuti i periodi minimi di servizio rispettivamente prescritti dagli Ordinamenti degli altri Istituti.
4. La pensione complessiva non puo' essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabiliti dal presente Ordinamento; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.
5. Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennita' o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, alla Cassa di previdenza dei sanitari le rispettive quote di indennita' o il valore capitale delle quote di pensioni relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.
6. Nel caso che vi siano quote a carico di Enti, l'indennita' o l'intera pensione viene pagata dalla Cassa predetta, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 47 e 48.
Art. 50
1. Nei casi di cui al precedente articolo 49, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state gia' corrisposte l'indennita' o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non puo' essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva dal rapporto d'impiego, non sia `fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura dichiarazione di rinunziare al godimento della pensione gia' conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennita' o la pensione le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennita', in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata e degli eventuali accessori.
Art. 51
1. A favore dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che, in qualita' di aiuti o di assistenti di cattedre universitarie alle dipendenze dello Stato, abbiano prestati servizi che siano utili a pensione a norma delle leggi riguardanti il personale statale, i servizi medesimi sono valutati agli effetti del conseguimento delle indennita' e delle pensioni, dirette ed indirette, in base al presente Ordinamento, purche' non simultanei con altri servizi utili agli effetti dell'Ordinamento stesso.
2. La pensione o l'indennita' e' in tali casi liquidata in base alle norme del presente Ordinamento ed e' ripartita a carico dello Stato, della Cassa di previdenza, ed eventualmente degli altri Enti ed Istituti, di cui agli articoli 47 e 49, applicando anche, se del caso, gli articoli 48 e 50 come se il servizio reso allo Stato fosse stato prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione.
3. La pensione o la indennita' e' pagata dalla Cassa di previdenza, alla quale lo Stato versa la propria quota con imputazione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.
Art. 52
1. In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli Enti di cui all'articolo 6 del presente Ordinamento o viceversa, il Testo unico 21 febbraio 1895, n.70, e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli Enti, la liquidazione degli assegni e' fatta dallo Stato.
2. Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli Enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della Cassa di previdenza dei sanitari, nonche', nei casi previsti dall'articolo 49, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti di previdenza.
3. Le quote di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente Ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione.
4. Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennita' o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza. L'assegno dovuto non puo' essere minore della somma delle quote a carico della Cassa, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.
5. Nei casi in cui la indennita' o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della Cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.
6. Le maggiori quote della indennita' o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennita' o pensione, ne' agli effetti del terzo comma del presente articolo.
7. La quota dovuta dallo Stato e' a carico del Ministero alle cui dipendenze e' stato reso l'ultimo servizio statale.
8. Il pagamento e' integralmente effettuato dalla Cassa dl previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli Enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonche' di quelle a carico degli Enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento e' integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della Cassa e degli Enti.
Capo III. Procedimento di liquidazione e pagamento degli assegni
Art. 53
1. Le istanze per il conseguimento dell'indennita' o della pensione devono essere presentate alla Prefettura, la quale le trasmette all'Amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.
2. Le indennita' o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il Relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
3. Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il Relatore dissenta, le proposto di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.
4. In conformita' delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo negativo da comunicarsi alle parti interessate.
5. Nei casi previsti dal precedente art. 52, le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennita', sono presentate alla Prefettura se il sanitario sia cessato definitivamente dal rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un Ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al Ministero competente alla liquidazione dell'indennita' o della pensione.
6. In tutti i casi di cui ai precedenti articoli 51 e 52 la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica debba ad essa essere trasferita dagli altri Istituti di previdenza a norma del precedente articolo 49, e ne comunica l'importo al Ministero competente a provvedere alla liquidazione.
7. La Direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della Cassa di previdenza.
Art. 54
1. Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.
2. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
Art. 55
1. Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennita' da chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 54.
2. Rimane sospeso il pagamento dell'indennita' per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione fino alla decisione del ricorso. Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa, in misura non superiore alla meta' della quota a carico della Cassa e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.
3. La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello dell'Istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.
4. Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non puo' avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente Ordinamento.
5. Le indennita', le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati e sequestrati eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335 e successive modificazioni.
6. Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai sensi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese, con le modalita' stabilite per i pensionati dello Stato.
7. Le rate mensili di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.
Art. 56
1. La Cassa di previdenza corrisponde ai sanitarii alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.
2. L'acconto non puo' eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, ne' puo' essere inferiore al minimo di pensione.
3. Ai fini della concessione dell'acconto, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensioni.
4. La corresponsione dell'acconto non e' soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.
5. Gli Enti hanno facolta' di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennita' dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione puo' anche essere ricuperato a favore dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo e' ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.
Capo IV. Riassunzione in servizio dell'iscritto che abbia gia' conseguito indennita' o pensione
Art. 57
1. Il sanitario che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennita' o la pensione, qualora continui o riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, puo' continuare a godere della pensione e viene iscritto alla Cassa per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato secondo le norme del presente Ordinamento.
2. Il sanitario predetto puo' chiedere che la nuova indennita' o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purche' rinunzi alla pensione e rifonda, alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo.
3. Il sanitario condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo.
4. La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennita' in vigore alla data della presentazione della domanda.
5. Se il sanitario cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene ricuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta od indiretta o sulla indennita'.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610.
8. La pensione dovuta per inabilita' o per morte dipendente da causa di servizio non e' rispettivamente cumulabile con altra pensione diretta o con altra pensione indiretta a carico, anche parziale, della Cassa di previdenza, salvo agli aventi diritto la facolta' di opzione per la pensione piu' favorevole.
Titolo III. Disposizioni generali
Capo I. Bilanci tecnici ed accertamento dei servizi
Art. 58
1. Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della Cassa di previdenza. Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.
Art. 59
1. Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimenti.
2. Della Commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla cassa, designato dal Ministro segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.
Art. 60
1. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli Iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.
2. Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli Uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.
Capo II. Riscatti
Art. 61
1. Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza e' data facolta' di chiedere, con le norme di cui al successivo articolo 63, il riscatto, agli effetti dell'indennita' o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili, secondo il presente Ordinamento, prestati:
a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 6 e 12 con qualsiasi qualifica anche non di sanitario;
b) alle dipendenze dello Stato, in servizio d'impiegato o di salariato, anche non di ruolo, esclusi soltanto quelli prestati in qualita' di operai giornalieri;
c) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente che non sia gia' stato riconosciuto utile ai sensi del precedente art. 40;
d) presso Enti di diritto pubblico non contemplati nelle precedenti lettere.
2. Il servizio complessivo da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando la frazione; la frazione superiore a sei mesi puo', a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.
Art. 62
1. I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari prescritti per il conseguimento della laurea necessaria per l'ammissione al posto occupato all'atto della presentazione della domanda.
2. La durata legale dei corsi universitari, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei utili agli effetti del presente Ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente art. 61.
Art. 63
1. La domanda per ottenere il riscatto di cui ai precedenti articoli 61 e 62 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:
a) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dai sanitari che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
b) dal primo reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dai sanitari gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non si trovino in servizio;
c) dalla data di assunzione in servizio dai sanitari che siano per la prima volta iscritti alla Cassa successivamente alla pubblicazione del presento ordinamento;
d) dal reingresso in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo d'iscrizione.
Art. 64
1. II contributo dovuto dal sanitario per ottenere i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 61 e 62 si determina con le norme allegate al presente Ordinamento.