Sez. 1, Sentenza n. 1596 del 24/02/1997 Cc. (dep. 19/04/1997) Rv. 207348 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Poteri-doveri del giudice.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE
In sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, e cioè se la privazione della libertà del soggetto è stata eseguita nei casi consentiti dalla legge. In altri termini, egli deve verificare se sussiste lo stato di flagranza e se sia ipotizzabile uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. Detto giudizio, pertanto, non può riguardare la sussistenza, o meno, dell'elemento soggettivo del reato (salvo il caso di difetto "ictu oculi" di tale elemento), che è oggetto specifico del giudizio di colpevolezza ed è perciò demandato al giudice nelle fasi processuali successive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 380 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 381 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)