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Sez. 1, Sentenza n. 8861 del 21/08/1993 (Rv. 483527 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - Procedimento di opposizione al Tribunale per i Minorenni | Provvedimento del Tribunale - Efficacia preclusiva di nuova richiesta basata su circostanze sopravvenute - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483527-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - Procedimento di opposizione al Tribunale per i Minorenni

Il provvedimento con il quale il Tribunale dei Minorenni pronuncia sul ricorso proposto dal genitore che intenda effettuare il riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell'art. 250, quarto comma, cod. civ., per superare il mancato consenso dell'altro genitore, pur avendo natura di sentenza, ha efficacia preclusiva di nuova richiesta (sulla base di circostanze sopravvenute) solo nel caso di accoglimento del ricorso, atteso che la sentenza di rigetto dello stesso, dovendo ritenersi emessa "rebus sic stantibus", non impedisce la riproponibilità del ricorso ove vengano dedotti motivi nuovi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)