Sez. 3, Sentenza n. 2583 del 29/05/1989 (Rv. 462895 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO IN CORSO - ART. 82 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978, QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO IN CORSO - ART. 82 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978, QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 legge 27 luglio 1978 n. 392 per contrasto con l'art. 3 cost. È manifestamente infondata in quanto non è irragionevole, in tema di successione di leggi nel tempo, discriminare in relazione al fatto temporale la regolamentazione di vicende analoghe, disponendo l'inapplicabilità della nuova disciplina nei giudizi in corso, giacché il regime pregresso è normalmente quello nel quale sono state assunte dalle parti le posizioni in conflitto, nella aspettativa che in base a quel regime il conflitto avrebbe trovato definizione. (Conf n. 4898/85, mass n 442281).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)