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Nuovo norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari

Testo in vigore al

Titolo I

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;
Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 2205;
Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 22 aprile 1937, n. 571, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1180;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 457;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro;
HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita la vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici delle radiodiffusioni circolari, controllando che l'ente concessionario mantenga sempre le stazioni in piena efficienza ed introduca i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica.

2. I progetti di nuove stazioni trasmittenti o ripetitrici per il servizio di radiodiffusioni circolari o di modifiche di impianti gia' esistenti devono essere preventivamente autorizzati dai Ministro per le poste e le telecomunicazioni che, presi opportuni accordi con i Ministeri militari, emette il suo giudizio entro trenta giorni dalla data di presentazione dei progetti.

3. Il collaudo delle stazioni, di cui al comma precedente, e' eseguito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposite Commissioni; l'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilita' da parte dello stato.

4. Qualora gli impianti diano luogo a interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radiotelefonici pubblici o militari, l'ente concessionario deve, nei casi di assoluta indispensabilita', attuare i provvedimenti che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga necessari per la rimozione delle suddette interferenze.

Art. 2

1. Nelle sedi delle singole stazioni radiotrasmittenti circolari sono costituite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, Commissioni aventi il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari, con facolta' di proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le modifiche e i miglioramenti da apportarsi e della sorveglianza sulla esecuzione del piano trimestrale dei programmi approvati a norma del successivo art. 8.

2. Le Commissioni sono composte da un funzionario tecnico governativo, che ne e' il presidente, designato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni; da un competente di arte designato dal sindaco della citta' in cui la Commissione risiede; e da un utente designato dalle associazioni dei radioutenti e, in mancanza, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

3. I membri delle Commissioni durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

Art. 3

1. L'ente concessionario deve trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il proprio bilancio annuale antro un mese dall'approvazione di esso.

2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' fare eseguire verifiche sul funzionamento contabile dell'ente concessionario ad fine dell'accertamento dei canoni che l'ente deve corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sui suoi introiti.

Art. 4

1. Il Ministero delle finanze e tesoro puo' eseguire verifiche sul funzionamento contabile dell'ente concessionario.

Art. 6

1. La nomina del presidente dell'ente concessionario e quella eventuale del consigliere delegato, deve essere approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. L'approvazione delle suddette nomine non implica alcuna responsabilita' da parte dello Stato in relazione all'andamento dell'azienda.

Art. 7

1. All'Ente concessionario e' vietato di prendere accordi con Stati, enti e cittadini esteri su questioni interessanti il servizio delle radiodiffusioni, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale sentira', secondo i casi, il Ministro per gli affari esteri, i Ministeri militari e gli altri enti eventualmente interessati.

Titolo II

Titolo III

Art. 15

1. Fino alla elezione della Camera, dei deputati, le disposizioni degli articoli precedenti si riferiscono all'Assemblea Costituente.

Art. 16

1. Per la trasmissione di informazioni di carattere politico-militare o di notizie attuali di carattere finanziario, o economico, capaci di pregiudicare rapporti internazionali, il credito dello Stato o interessi di carattere generale, l'ente concessionario puo' preventivamente interpellare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in tal caso deve osservarne le istruzioni.

Titolo IV

Art. 17

1. Nei casi di inadempienza da parte dell'ente concessonario degli obblighi da esso assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonche' nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di gravi e continuative irregolarita' accertate e debitamente contestate, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' applicare all'ente una penale da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di 1.500.000.

2. Qualora l'Ente concessionario sia recidivo in gravi inadempienze, puo' essere disposta la revoca della concessione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 11 se le inadempienze investono il lato politico delle radiodiffusioni, o, del Comitato di cui all'art. 8, se le inadempienze investono il lato culturale, artistico, delle trasmissioni.

Art. 18

1. E' abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - CACCIATORE
Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 4 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 5. - FRASCA