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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 12 del 1984

Decisione
decisa il 1984-01-17, depositata il 1984-01-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:12
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15780

  • Delegazione amministrativa
  • Funzioni trasferite o delegate alla regione
  • Delega di funzioni della giunta a singoli assessori
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 48/1983.

Norme impugnate

  • art. 4, comma 2, legge regionale Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1981 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare Conchiglia ed altra contro il Comune di Bologna ed altra, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 3 novembre 1982. Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia - Romagna e di Sanguinetti Camilla; udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118, terzo comma, 121 e 123 della Costituzione, 25 e 57 dello Statuto della Regione medesima; e che nel presente giudizio si sono costituite la ricorrente, aderendo alla tesi del giudice a quo, e la Regione Emilia-Romagna, chiedendo invece che la Corte si pronunci nel senso della non fondatezza.
punto 2
Considerato che la questione predetta è rilevante, ai fini del giudizio a quo, nella parte in cui la norma impugnata consente la delega delle funzioni esercitate dalla Giunta regionale "a singoli componenti la Giunta stessa"; e che, in tali limiti, la questione stessa è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 48 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa in esame.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia - Romagna, già dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole "o a singoli componenti la Giunta stessa", con sentenza n. 48 del 1983. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze