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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 117 del 1998

Decisione
decisa il 1998-04-09, depositata il 1998-04-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:117
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23823

  • Ambiente (tutela dell')
  • Tutela delle acque dall'inquinamento
  • Apertura o effettuazione di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, anche se richiesta, sia stata concessa
  • Previsione come reato
  • Prospettata ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui, pur essendosi negata, o revocata, l'autorizzazione, l'attivazione di nuovi scarichi è sanzionata solo come illecito amministrativo
  • Questione sollevata sul non condivisibile presupposto interpretativo che la disposizione impugnata sia riferibile, oltre che agli scarichi provenienti da insediamenti industriali, agli scarichi provenienti da insediamenti civili
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento) dal quale l'apertura, o comunque l'effettuazione, di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, anche se richiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa, sono previste e sanzionate come reato. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', infatti, la disposizione impugnata, se rettamente interpretata, è riferibile solo agli scarichi provenienti da insediamenti industriali, e non, invece, agli scarichi provenienti - come nella specie - da insediamenti civili. Giacché, essendo questi ora espressamente previsti, dall'art. 21, terzo comma, della stessa legge n. 319 del 1976, in seguito alle innovazioni apportate dal d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172) solo come illecito amministrativo anche quando l'autorizzazione non sia stata richiesta, o se richiesta sia stata negata, o, se concessa, revocata, sembra da escludere che, in base all'impugnato art. 23, primo comma, possano essere puniti come reato quando - come nell'ipotesi 'de qua' - l'autorizzazione, anche se non ancora concessa, è stata quanto meno richiesta. Trovando comunque nel caso applicazione il principio - più volte affermato - per cui quando, nei giudizi di legittimità costituzionale, è possibile, seguendo un criterio sistematico e nel rispetto delle finalità della legge, una interpretazione della disposizione denunciata che escluda il prospettato contrasto con la Costituzione, è questa interpretazione che deve essere preferita. - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 331/1996. Riguardo al principio richiamato, circa i criteri di interpretazione della disposizione impugnata, v. inoltre S. nn. 11/1998, 99/1997, 356/1996 e 307/1996, nonché O. n. 226/1994. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1996 (pervenuta alla Cortecostituzionale il 14 luglio 1997) dal pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Benito Chirigoni ed altro, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 gennaio 1996 nel corso di un procedimento penale, nel quale era stata contestato agli imputati di avere attivato scarichi civili prima che fosse concessa l'autorizzazione, il pretore di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 (più esattamente: dell'art. 23, primo comma) della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), che stabilisce che chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda fino a lire cinque milioni; che, ad avviso del pretore, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento, giacché la disposizione denunciata considererebbe reato l'apertura o l'effettuazione di scarichi provenienti da insediamenti civili, mentre (a seguito delle modifiche apportate all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 dall'art. 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172) costituirebbe soltanto illecito amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria, la più grave ipotesi di apertura o effettuazione dei medesimi scarichi senza che sia stata chiesta la prescritta autorizzazione.
punto 2
Considerato che il presupposto interpretativo posto a base della questione di legittimità costituzionale non è esatto, giacché l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi previste dalla disposizione denunciata (art. 23, primo comma, della legge n. 319 del 1976) si devono intendere riferite a quelli provenienti da insediamenti produttivi e non, come nel caso esaminato dal pretore di Catanzaro, agli scarichi provenienti da insediamenti civili. Difatti l'art. 23 della legge n. 319 del 1976 prevede come contravvenzione l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi prima che sia concessa l'autorizzazione richiesta dall'interessato (primo comma) e stabilisce (secondo comma) che se l'autorizzazione non viene concessa si applica l'art. 21, primo e terzo comma, della stessa legge; ma l'art. 21, quale risulta modificato dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, configura l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione come reato, solo se provenienti da insediamenti produttivi (primo comma), mentre le considera illecito amministrativo se provenienti da insediamenti civili e pubbliche fognature (ultimo comma), sicché tale qualificazione è da intendere riferita anche all'apertura o all'effettuazione, prevista dal primo comma dell'art. 23, di nuovi scarichi prima che sia concessa la autorizzazione già richiesta; che è dunque possibile, seguendo un criterio sistematico e nel rispetto delle finalità della legge, una interpretazione della disposizione denunciata che esclude il prospettato contrasto con la Costituzione, e questa interpretazione deve essere preferita (da ultimo, sentenze n. 11 del 1998, n. 99 del 1997, nn. 356 e 307 del 1996; ordinanza n. 226 del 1994); che analoga questione è già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 331 del 1996), successivamente all'ordinanza di rimessione del pretore di Catanzaro, sulla base di tale interpretazione, la quale trova anche riscontro nella successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, che non considera reato l'effettuazione di scarichi civili dopo che è stata richiesta e prima che sia rilasciata l'autorizzazione; che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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