Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 146 del 1963
Massime (1)
Massima n. 1973
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Sicurezza pubblica
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2: competenza dell'autorità di P.S. ad emettere l'ordine di rimpatrio senza traduzione per motivi attinenti alla pubblica moralità
- Asserita violazione degli artt. 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24 della costituzione
- Questione già decisa nel senso della non fondatezza
- Insussistenza di nuovi motivi
- Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
Vedi: ORD. N. 24/56 D
Norme impugnate
- art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Parametri
- art. 13, comma 2, Cost.
- art. 16, comma 1, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza 23 aprile 1963 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Ruggiero Salvatore, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 15 giugno 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, atto depositato il 27 maggio 1963, con cui si chiede che la questione sia dichiarata infondata; e rilevato che nessun altro si è costituito;
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza prospetta un contrasto del richiamato art. 2 con gli articoli 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24 della Costituzione, in quanto le limitazioni all'esercizio del diritto di libertà di circolazione e di soggiorno, garantito dall'art. 16, non possono essere adottate senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, prescritto dall'art. 13 in ordine a tutte le forme di restrizione della libertà personale, fra le quali va annoverata quella che afferisce al divieto di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, e senza alcuna instaurazione di contraddittorio nei confronti del cittadino, il cui diritto a difendersi è garantito dall'art. 24 della Costituzione;
punto 2
Considerato che sulla questione relativa ad un contrasto tra l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e gli artt. 13 e 16 della Costituzione questa Corte con le sentenze 21 giugno 1960, n. 45, e 13 dicembre 1962, n. 126, e con le ordinanze 8 novembre 1960, n. 65, e 20 marzo 1962, n. 23, si è dichiarata per l'infondatezza;
che la questione relativa alla violazione delle richiamate norme, essendo stata nuovamente prospettata negli stessi sensi e con gli stessi motivi non accolti dalla Corte, deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che uguale dichiarazione deve essere fatta per l'altra questione, che è nuova, relativa alla violazione dell'art. 24. Dato che il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza ha carattere amministrativo, non dà luogo a violazione dell'art. 24 una disposizione di legge ordinaria che non preveda il diritto di difesa, garantito dalla norma costituzionale solo nei riguardi dei procedimenti giurisdizionali;
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli articoli 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
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