Sez. U, Sentenza n. 1107 del 14/02/1983 (Rv. 425888 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI IMPLICANTI LA FRUIZIONE DI UN ALLOGGIO GRATUITO DI SERVIZIO - MANCATO GODIMENTO DELL'ALLOGGIO - CONTROVERSIA PER L'OTTENIMENTO DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI IMPLICANTI LA FRUIZIONE DI UN ALLOGGIO GRATUITO DI SERVIZIO - MANCATO GODIMENTO DELL'ALLOGGIO - CONTROVERSIA PER L'OTTENIMENTO DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La controversia promossa da un pubblico impiegato, per la corresponsione di un'indennità sostitutiva del mancato godimento di un alloggio gratuito di servizio, che si assuma spettare in relazione alle mansioni svolte (nella specie, custode di carcere mandamentale), spetta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto investe l'esistenza e consistenza di diritti immediatamente e direttamente derivanti dal rapporto di pubblico impiego, anche quando sia cessato.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 29/11/1941 num. 1405 art. 4, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)