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Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo

Testo in vigore al

Sezione III. Ministero di grazia e giustizia

Art. 37 Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari

1. Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla e', altresi', innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto.

Sezione IV. Ministero del tesoro

Art. 38 Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza

1. Nella prima applicazione del presente decreto, gli impiegati, provenienti dalla qualifica di ispettore capo per i servizi della direzione generale del Tesoro e di ispettore capo per i servizi della direzione generale degli istituti di previdenza, che hanno conseguito la qualifica di ispettore generale con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati, anche in soprannumero, con i criteri e le modalita' previsti dal presente decreto, nella qualifica di dirigente superiore di cui rispettivamente ai quadri C e D della annessa tabella VII.

2. Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore capo per i servizi del Tesoro e di ispettore capo per i servizi degli istituti di previdenza, di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati con l'applicazione delle norme del presente decreto, nella qualifica di primo dirigente di cui rispettivamente ai quadri C e D dell'annessa tabella-VII.

3. Ai fini della determinazione dei posti del ruolo ad esaurimento delle carriere ispettive per i servizi della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli istituti di previdenza di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, va tenuto conto del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale di cui al primo comma del presente articolo.

4. E' abrogato l'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Art. 39 Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della medaglia

1. Le nomine a dirigente sanitario della Zecca ed a direttore della Scuola dell'arte della medaglia restano disciplinate rispettivamente dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 309 e dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, e successive modificazioni.

Art. 40 Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato

1. Per le funzioni ispettive degli ispettori appartenenti all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, previste dagli articoli 29 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, e 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e successive modificazioni, e' istituito, in sostituzione del ruolo direttivo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, il ruolo dei dirigenti la cui dotazione organica risulta dal quadro L dell'annessa tabella VII.

2. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al precedente comma, si consegue mediante concorso per titoli fra i primi dirigenti amministrativi delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, forniti di laurea in economia e commercio, ed equipollenti, o in giurisprudenza.

3. Nella valutazione dei titoli avranno particolare considerazione, tra i servizi resi dal concorrente, quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo, nonche' l'anzianita' nella qualifica di primo dirigente.

4. I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, conservano tale qualifica ad esaurimento e continuano ad esercitare le funzioni previste dalle norme vigenti in materia anteriormente allo stesso decreto.

5. I funzionari predetti sono scrutinati per la promozione alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo, per non oltre la meta' dei posti vacanti in detta qualifica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al raggiungimento di un'anzianita' di servizio di ruolo delle carriere direttive, anche se speciali, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, pari a quella richiesta dalle norme gia' esistenti per l'ammissione, mediante concorso, all'attuale qualifica di ispettore, elevata di anni tre e sempreche' abbiano esercitato le funzioni proprie della qualifica per un periodo non inferiore a quello richiesto dall'art. 19, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

6. Per ogni funzionario delle predette qualifiche ad esaurimento di ispettore e di ispettore capo e' lasciato scoperto, per tutta la durata del servizio con tali qualifiche, un posto di primo dirigente nel ruolo istituito col precedente primo comma.

7. I posti che rimarranno disponibili nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza di cui al quadro L dell'annessa tabella VII dopo l'inquadramento, in sede di prima applicazione del presente decreto, degli ispettori generali e degli ispettori capi del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, e dopo il primo scrutinio di promozione dei primi dirigenti possono essere conferiti, in quest'ultima qualifica, per non oltre un settimo della dotazione organica della qualifica di dirigente superiore, ai primi dirigenti amministrativi di cui al quadro I della stessa tabella VII che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data abbiano almeno quattro anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica di primo dirigente.

8. Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terra' conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianita' riconosciuta ai medesimi nella stessa qualifica di primo dirigente.

9. Dopo l'applicazione del precedente comma ed il primo successivo inquadramento fra i primi dirigenti dello stesso ruolo dei funzionari di cui al quarto comma promossi alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo ai sensi del quinto comma, i posti di primo dirigente che rimarranno ancora disponibili nel ruolo medesimo, fatto salvo il disposto del sesto comma, possono essere conferiti ai primi dirigenti amministrativi e ai direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terra' conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianita' riconosciuta ai medesimi nella qualifica di appartenenza.

10. I primi dirigenti amministrativi e i direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato immessi nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza in applicazione del precedente comma non potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore se non dopo una permanenza di almeno tre anni nel ruolo medesimo.

Sezione V. Ministero della difesa

Art. 41 Consiglio di amministrazione

1. Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonche' le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478 in materia d'impiego dei predetti ufficiali.

2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto si applicano nei confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati civili della Difesa, facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, n. 200.

Art. 42 Riordinamento dei ruoli

1. Con effetto dal 1° luglio 1972 sono soppressi i ruoli ad esaurimento delle carriere direttive di cui al secondo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e alle tabelle numeri 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto stesso, nonche' i ruoli della carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alle tabelle 1 e 63, il ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo di cui alla tabella n. 5 e il ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa, di cui alla tabella n. 64 annessa al predetto decreto. Da tale data il personale dei ruoli di cui alle predette tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 63 e' inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, di cui al quadro A della tabella VIII annessa al presente decreto, o nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, con l'osservanza delle disposizioni del citato art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 sopracitato; il personale dei ruoli di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18, 19 e 64 e' inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti dei Servizi di ragioneria, di cui al quadro L della predetta tabella VIII o nel ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, tenuto conto delle variazioni apportate con il decreto del Presidente della Repubblica concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

2. I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva amministrativa della difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

3. I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica di vice direttore di ragioneria nei ruoli delle carriere direttive ordinarie dei ragionieri di artiglieria o della motorizzazione, del genio militare, di Marina e dell'Aeronautica, di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Art. 43 Dirigenti delle cancellerie militari

1. Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, e successive modificazioni, ai gradi di maggior generale e di colonnello del ruolo ordinario, categoria cancellieri del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrispondono rispettivamente le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari, nel limite della dotazione organica prevista dal quadro M dell'annessa tabella VIII.

Art. 44 Commissione per il personale della giustizia militare

1. La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione e' integrata con il dirigente della cancelleria del tribunale supremo militare; quest'ultimo nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, e' sostituito dal dirigente di cancelleria con maggiore anzianita' di qualifica.

Sezione VI. Ministero della pubblica istruzione

Art. 45 Accesso a particolari qualifiche

1. Ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica, nonche' a quella di ispettore centrale restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Sezione VII. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Art. 46 Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Per la nomina a dirigente superiore per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allo art. 2, comma secondo, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, intendendosi sostituiti ai funzionari della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato i funzionari del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In via transitoria al concorso sono anche ammessi gli impiegati della citata carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano qualifica con parametro non inferiore a 387.

Art. 47 Tabella delle retribuzioni

1. Ai dirigenti sono attribuiti gli stipendi e le indennita' appresso indicati, a decorrere dalle date ivi stabilite:

2. Tabella retribuzioni

3. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 48 Indennita' di funzione

1. L'indennita' di funzione, prevista per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti dalle note in calce alla tabella degli stipendi e' pensionabile, e' assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.

Art. 49 Effetti delle nuove retribuzioni

1. Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 47 sono considerate anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilita', dell'indennita' di buona uscita, della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'assegno alimentare.

2. Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi nulla e' innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvedera' in materia, ai sensi del successivo art. 73.

Art. 50 Divieto di corrispondere indennita'

1. Con effetto dal 1° dicembre 1972 e' fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennita' di funzione di cui all'art. 47, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato.

2. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, societa', aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate del Tesoro.

3. Le indennita', i proventi ed i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attivita' prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972, saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attivita', del miglioramento economico netto per stipendio e per indennita' di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione del presente decreto. Degli avvenuti versamenti sara' dato di volta in volta comunicazione alla amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennita', proventi e compensi percepiti e dei periodi di attivita' cui essi si riferiscono. Il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dichiari di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1 luglio 1972 non e' tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.

4. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero, anche se concernenti particolari categorie di funzionari, nonche' le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

5. Per le esigenze degli uffici per i quali le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, consentivano la corresponsione di particolari indennita' per spese di rappresentanza, saranno istituiti con la legge di bilancio appositi capitoli i cui stanziamenti, contenuti nei limiti della spesa gia' prevista, saranno annualmente ripartiti tra gli uffici interessati con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. I capi degli uffici predetti hanno l'obbligo del rendiconto.

Titolo II. Ristrutturazione delle carriere direttive

Capo I. Disposizioni generali

Art. 51 Qualifiche

1. Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente art. 1, le seguenti:

  1. 1) direttore aggiunto di divisione, o equiparata;

  2. 2) direttore di sezione, o equiparata;

  3. 3) consigliere, o equiparata.

2. Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere direttive si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali; ove a queste si acceda da piu' ruoli organici i posti disponibili sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli.

Art. 52 Attribuzioni del personale direttivo

1. L'art. 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' sostituito dal seguente:
"Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione, vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione.
Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e' preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di piu' sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge puo', ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e societa' sottoposti alla vigilanza dello Stato.
Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata e' preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti".

Art. 53 Passaggio alla carriera direttiva di personale della carriera di concetto

1. Nei pubblici concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, un sesto dei posti e' riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonche' di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianita' se in possesso del prescritto diploma di laurea.

2. Il passaggio alle carriere tecniche e' limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

Art. 54 Promozione a direttore aggiunto di divisione

1. I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianita' senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianita'.

Art. 55 Trattamento economico del direttore aggiunto di divisione

1. Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, sono attribuiti i seguenti stipendi:
-------------------------------------------------------
Parametri | Anni di permanenza | Stipendio
| nella classe | annuo lordo
----------------|--------------------|-----------------
530 | - | 3.895.500
487 | 7 | 3.579.450
455 | 5 | 3.344.250
426 | 5 | 3.131.100
387 | 2 | 2.844.450
Si osserva il disposto di cui agli articoli 1,8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079
.
Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, spettano, altresi', le indennita' ed assegni previsti per gli impiegati civili del ruolo di appartenenza nella misura - ove non siano rapportabili in base alle vigenti disposizioni allo stipendio o ad una aliquota di questo - gia' spettante all'impiegato della carriera direttiva con qualifica di direttore di divisione, o equiparata.

Art. 56 Carriere con ordinamento particolare

1. Restano salve le speciali disposizioni che per particolari carriere direttive prevedono l'inizio da una qualifica superiore a consigliere o una piu' favorevole progressione giuridica o economica, senza pregiudizio del conseguimento delle ulteriori piu' elevate classi di stipendio ai sensi del precedente art. 55.

Capo II. Disposizioni particolari per il ministero del tesoro

Art. 57 Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione generale del tesoro

1. La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro e' ordinata come segue:
Qualifica Numero
dei posti
Ispettore capo aggiunto,
equiparata a direttore
aggiunto di divisione . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ispettore superiore, equiparata |
a direttore di sezione. . . . . . . .. . . . . . . .> 18
Ispettore, equiparata a consigliere . . . . . . . . |
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E' abrogato l'art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.