Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32082 del 09/12/2019 (Rv. 656472 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Fatti-indice - Desumibilità - Soggettiva ignoranza incolpevole del contribuente - Differenze - Loro accertamento da parte del giudice tributario - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezza normativa tributaria" - desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" - è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto - il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'Amministrazione - come emerge dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti. (Fattispecie in tema di ICI in cui la S.C. ha ravvisato l'obiettiva incertezza normativa dopo l'entrata in vigore dell'art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. in l. n. 88 del 2005, in ordine alla concreta individuazione delle centrali elettriche ai fini della determinazione della base imponibile e del loro valore tassabile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)