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Sez. 4, Sentenza n. 16201 del 10/10/1989 Ud. (dep. 22/11/1989) Rv. 182622 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE - CORTE DI CASSAZIONE - RICORSO MOTIVATO SOLO DA TALE RICHIESTA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182622-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE - CORTE DI CASSAZIONE - RICORSO MOTIVATO SOLO DA TALE RICHIESTA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*

In tema di cause estintive della pena, la norma di cui all'art. 591, ultimo comma, codice procedura penale, secondo la quale anche la Corte di Cassazione può applicare l'indulto con la sua sentenza, presuppone la valida proposizione di un ricorso diretto a conseguire l'annullamento di una sentenza in base a specifiche censure di legittimità. Ne consegue che non ricorre l'ipotesi dell'art. 591 detto codice, ove il condannato proponga ricorso per Cassazione non per formulare censure nei confronti della sentenza di merito, ma solo per rivolgere, alla Corte di Cassazione, l'istanza di applicazione dell'indulto, che bene può, e deve, rivolgere al giudice dell'esecuzione. (fattispecie in tema di indulto di pena detentiva comminata per tentato furto aggravato; il ricorso era sostenuto esclusivamente dalla richiesta di applicazione del detto beneficio). (Conf mass n 156954).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)