Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 362 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22908
- Adozione
- Adozione internazionale
- Dichiarazione di idoneità degli adottanti
- Requisiti
- Divario di età massimo di quaranta anni tra adottanti e adottato
- Interpretazione della norma
- Asserita non necessità per il giudice rimettente di ritenere la sussistenza di detto requisito, in forza della costante diversa interpretazione data dal giudice di secondo grado
- Pretesa disparità di trattamento
- Pretesa mancata osservanza del dovere di solidarietà verso i minori in stato di abbandono
- Preteso contrasto con le norme di diritto internazionale in materia
- Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Deve ordinarsi la restituzione al Tribunale per i minorenni di Catania dagli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) per il riesame della rilevanza alla luce della sentenza, dichiarativa di illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. n. 184 del 1983, n. 303 del 1996. - S. n. 303/1996; O. nn. 50/1996, 510/1995, 386/1995. red.: S. Di Palma
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 dal Tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza proposta da Vincenzo Berretta e Teresa Galfo, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Catania, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 nel corso di un procedimento promosso da coniugi che intendevano ottenere la dichiarazione di idoneità ad adottare un minore straniero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui escluderebbero che il giudice possa, nel rilasciare l'attestato di idoneità all'adozione internazionale, specificare che quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori che siano nati non più di quaranta anni prima del più anziano dei coniugi dichiarati idonei;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, richiamando, in una memoria depositata in prossimità della decisione in camera di consiglio, la sentenza n. 303 del 1996 di questa Corte;
punto 2
Considerato che l'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, denunciato dal Tribunale per i minorenni di Catania, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 303 del 1996), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;
che risulta così modificato il contenuto normativo della disposizione denunciata ed appare quindi opportuno disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché possa valutare se la questione da esso sollevata sia tuttora rilevante (cfr. ordinanze n. 50 del 1996, nn. 510 e 386 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze