Sez. 5, Sentenza n. 5973 del 25/03/2016 (Rv. 639425 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Disponibilità del mezzo pubblicitario ed utilizzo - Distinzione - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di imposta sulla pubblicità, alla luce dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 504 del 1993, è irrilevante la distinzione tra disponibilità del mezzo pubblicitario e suo utilizzo, atteso che il pagamento del tributo riguarda anche gli impianti non stabilmente destinati alla diffusione dei mezzi pubblicitari, ed è determinato forfettariamente su base annua, anche per periodi inferiori all'anno purché superiori a tre mesi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)