Sez. 1, Sentenza n. 1760 del 18/03/1982 (Rv. 419608 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - ATTO ISTITUTIVO DEL TRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE - OPERATIVITÀ ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO - CONDIZIONI - NUOVA PUBBLICAZIONE DOPO L'INTERVENTO DELLA PRESCRITTA APPROVAZIONE - NECESSITÀ - AVVISO MANIFESTO - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - ATTO ISTITUTIVO DEL TRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE - OPERATIVITÀ ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO - CONDIZIONI - NUOVA PUBBLICAZIONE DOPO L'INTERVENTO DELLA PRESCRITTA APPROVAZIONE - NECESSITÀ - AVVISO MANIFESTO - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
In tema d'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, l'atto di natura regolamentare, con il quale il comune istituisce il tributo, è soggetto, oltre che a pubblicazione nell'albo pretorio, dopo la sua adozione, ai sensi del secondo comma dell'art. 62 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (legge comunale e provinciale), anche a nuova pubblicazione nel medesimo albo, dopo l'intervento della pubblicazione nel medesimo albo, dopo l'intervento della prescritta approvazione, ai sensi del terzo comma della suddetta norma. Tale "ripubblicazione" costituisce un requisito imprescindibile della operatività ed efficacia del provvedimento, il quale non trova equipollente nello "avviso-manifesto" previsto dall'art. 43 terzo comma della legge 5 marzo 1963 n. 246 introduttiva del tributo, e, pertanto, in caso di contestazione giudiziaria da parte del contribuente, deve essere provato dal comune. (V 5139/77, mass n 388757; (V 1930/72, mass n 359013).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 62, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 3 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)