diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 12816 del 14/03/2012 Ud. (dep. 04/04/2012) Rv. 252564 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Costituzione di parte civile del fallito - Legittimazione anche in assenza di chiamata in causa del curatore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252564-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

La costituzione di parte civile del fallito, anche senza la chiamata in causa del curatore fallimentare, è valida ed efficace, in quanto, quale danneggiato dal reato, egli può sempre proporre l'azione civile per il risarcimento dei danni materiali e morali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)