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Sez. 1, Ordinanza n. 127 del 07/02/1966 Cc. (dep. 04/04/1966) Rv. 101083 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - LUOGO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITA MATERIALE DEL BENE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1966-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101083-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - LUOGO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITA MATERIALE DEL BENE - FATTISPECIE.*

Il reato di truffa si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilita del bene economico, con contestuale verificazione del danno, consistente nella definitiva perdita dello stesso bene da parte del soggetto passivo. Non si ha, dunque, momento consumativo in tutte quelle situazioni nelle quali il soggetto passivo mette a disposizione dell'agente il bene, ma questo non e ancora pervenuto nella materiale disponibilita dell'agente medesimo: e si versa in tale situazione, sia quando a favore dell'agente sono rilasciati ordinativi di pagamento o assegni bancari, sia quando il soggetto passivo consegna il bene a un mandatario dell'agente. (nella specie, il soggetto passivo, al quale erano state spedite in pacco postale contro assegno alcune fiale di un prodotto artificiosamente presentato come efficace nella terapia dei tumori maligni, aveva versato la somma di lire centomila all'amministrazione postale, alla quale incombeva l'Obbligo di trasferirla al mittente del pacco). (Conf sez 1, 27 febbraio 1962, in proc ventura).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)