Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 106 del 1987
Massime (1)
Massima n. 4163
- Locazione
- Immobili ad uso non abitativo
- Regime vincolistico
- Proroga e blocco
- Ulteriore proroga di contratti già prorogati
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi non 'bis' e nono 'quater', del D.L. 1985 n. 12, conv. in legge 1985, n.118, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., atteso che le disposizioni impugnate (prevedenti e disciplinanti il diritto del conduttore al rinnovo delle locazioni non abitative in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 71 legge ult. cit. e 15 'bis' D.L. n. 9 del 1982) sono già state - per contrasto con i medesimi parametri - dichiarate incostituzionali. - S. n. 108/1986; O. nn. 145/1986, 205/1986, 243/1986.
Norme impugnate
- art. 1, comma 9-quater, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12
- legge 5 aprile 1985, n. 118
- art. 1, comma 9-bis, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e 9-quater, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), promossi dal Tribunale di Firenze con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 in causa Mazzoni Rolanda contro s.p.a. P. M. Auto (n. 546/1986), dal Tribunale di Aosta con ordinanze emesse il 4 marzo 1986 in causa Cavalli Vittorino contro s.r.l. Cielo Alto Residence (n. 607/1986), l'8 marzo 1986 in cause Gandini Angelina c. stessa s.r.l. (n. 646/1986), Carozzi Liliana c. stessa s.r.l. (n. 647/1986), Luraschi Marisa c. stessa s.r.l. (n. 648/1986), dal Tribunale di Torino con ordinanze emesse il 20 marzo 1986 in causa s.p.a. Autostadio c. s.n.c. Irbid (n. 699/1986) ed il 6 marzo 1986 in causa Beltramo Armando c. Provincia di Torino (n. 720/1986) e il 20 febbraio 1986 in causa Bezzo Italo c. Lattaruolo Michele (n. 721/1986), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1986, prima serie speciale, n. 47 del 1° ottobre, n. 50 del 22 ottobre, n. 54 del 19 novembre, n. 57 del 3 dicembre, n. 58 del 10 dicembre;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Mazzoni Rolanda e la s.p.a. P. M. Auto ed avente ad
oggetto licenza per finita locazione di immobile non abitativo, il Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 dicembre
1985 (reg. ord. n. 546 del 1986) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, il quale - disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo"
delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15-bis d.l. n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982 - stabiliva in sostanza ancora una proroga legale, così contrastando coi principi espressi da questa Corte specialmente con sent. n. 89 del 1984, e in particolare violando gli artt. 3 e 42 Cost.;
che con la stessa ordinanza il Tribunale sollevava, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, questione di legittimità dell'articolo 1 cit., comma 9-quater, che toglieva efficacia alle disdette del contratto già inviate dai locatori;
che le stesse questioni venivano sollevate dai Tribunali di Aosta e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;
punto 2
Considerato che i giudizi, per la loro identità, debbono essere riuniti;
che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di tutte le norme impugnate la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con la sent. n. 108 del 1986, rilevando la violazione degli artt. 3 e 42 Cost., (v. anche le orddinanze nn. 145, 205 e 243 del 1986);
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e 9-quater, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dai Tribunali di Firenze, Aosta e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con sent. n. 108 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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