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Sez. 1, Sentenza n. 2566 del 22/02/2002 (Rv. 552444 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Disciplina successiva all'entrata in vigore della legge 25/1994 - Lodo parziale - Riserva facoltativa d'impugnazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552444-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Anche nella disciplina dell'arbitrato successiva all'entrata in vigore della riforma di cui alla legge n. 25 del 1994, il lodo parziale può ritenersi impugnabile solo unitamente al lodo definitivo nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo, non essendo utilizzabile, nel procedimento arbitrale, l'istituto della riserva facoltativa d'impugnazione, attesa la mancanza, nell'indicato procedimento, dei presupposti pratici funzionali all'applicabilità dell'istituto predetto (quali la comunicazione della sentenza parziale da parte della cancelleria e la fissazione di un'udienza successiva al deposito di detta sentenza, utile a segnare il termine finale per la formulazione della riserva).

Riferimenti normativi: Legge 01/05/1994 num. 25 art. 19, Legge 01/05/1994 num. 25 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)